Cos'è la Candidate List SVHC
La Candidate List (formalmente "Elenco delle sostanze candidate per l'eventuale inclusione nell'Allegato XIV") è la lista ufficiale pubblicata dall'ECHA (European Chemicals Agency) che raccoglie tutte le sostanze identificate come SVHC (Substances of Very High Concern, Sostanze Estremamente Preoccupanti) ai sensi dell'Art. 57 del Regolamento REACH (CE) 1907/2006.
Il processo di identificazione SVHC segue la procedura dell'Art. 59 REACH: uno Stato membro dell'UE o l'ECHA stessa prepara un dossier di identificazione (Annex XV dossier) che documenta le proprietà pericolose della sostanza. Il dossier viene sottoposto a consultazione pubblica di 45 giorni, durante la quale terzi (industria, ONG, altre autorità) possono presentare osservazioni. Se non vengono ricevuti commenti che contestano l'identificazione, l'ECHA include direttamente la sostanza nella Candidate List. Se invece emergono obiezioni, la decisione viene deferita al Comitato degli Stati Membri (MSC): se il MSC raggiunge l'unanimità, la sostanza viene aggiunta; in caso di disaccordo, la decisione finale spetta alla Commissione Europea.
A febbraio 2026, la Candidate List contiene oltre 240 sostanze, con un trend di crescita costante dall'istituzione nel 2008. L'ECHA aggiorna la lista tipicamente due volte l'anno (gennaio e luglio), con aggiunte che variano da 2 a 10+ sostanze per ciclo. Le ultime aggiunte includono nuovi interferenti endocrini, bisfenoli e sostanze fluorurate.
Criteri di Identificazione SVHC: Art. 57 REACH
Per essere identificata come SVHC, una sostanza deve soddisfare almeno uno dei criteri definiti dall'Art. 57 del Regolamento REACH:
CMR — Sostanze Cancerogene, Mutagene o Tossiche per la Riproduzione (Art. 57(a), (b), (c))
Le sostanze classificate come cancerogene (categoria 1A o 1B secondo CLP), mutagene sulle cellule germinali (categoria 1A o 1B) o tossiche per la riproduzione (categoria 1A o 1B) sono automaticamente eleggibili per l'identificazione come SVHC. La classificazione CMR si basa sull'Allegato VI del Regolamento CLP (CE) 1272/2008, dove le sostanze con classificazione armonizzata in queste categorie vengono sistematicamente considerate per l'inclusione nella Candidate List.
La categoria 1A indica sostanze con evidenza certa di effetti CMR nell'uomo (dati epidemiologici), mentre la categoria 1B indica sostanze presumibilmente CMR per l'uomo (dati su animali). Entrambe le categorie soddisfano il criterio SVHC, a differenza della categoria 2 (sospetta) che non rientra automaticamente.
PBT — Sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (Art. 57(d))
Le sostanze che soddisfano contemporaneamente i tre criteri dell'Allegato XIII REACH sono identificabili come SVHC:
- Persistenza (P) — Emivita di degradazione superiore a 40 giorni in acqua dolce, 120 giorni nel suolo, 120 giorni in sedimento d'acqua dolce, o 60 giorni in acqua marina
- Bioaccumulo (B) — Fattore di bioconcentrazione (BCF) superiore a 2.000 L/kg in organismi acquatici
- Tossicità (T) — NOEC inferiore a 0,01 mg/L per organismi marini o d'acqua dolce, oppure classificazione CMR cat. 1A/1B o 2, oppure prove di tossicità cronica
vPvB — Sostanze Molto Persistenti e Molto Bioaccumulabili (Art. 57(e))
Le sostanze vPvB soddisfano criteri ancora più stringenti: emivita superiore a 60 giorni in acqua dolce o marina, o 180 giorni in sedimento o suolo (very persistent), e BCF superiore a 5.000 L/kg (very bioaccumulative). Per queste sostanze non è richiesto il criterio di tossicità, perché la combinazione di elevatissima persistenza e bioaccumulo è considerata di per sé motivo sufficiente di preoccupazione.
Sostanze di Preoccupazione Equivalente — Art. 57(f)
L'Art. 57(f) rappresenta una clausola aperta che permette l'identificazione di SVHC per sostanze con proprietà di preoccupazione equivalente ai criteri precedenti, valutate caso per caso. Questa disposizione è stata utilizzata per includere nella Candidate List:
- Interferenti endocrini — Sostanze che alterano il sistema ormonale con effetti avversi sulla salute umana o sull'ambiente (es. bisfenolo A, diversi ftalati, 4-tert-octylphenol)
- Sensibilizzanti delle vie respiratorie — Sostanze che possono indurre asma occupazionale o allergie respiratorie gravi (es. alcuni diisocianati)
- Sostanze con combinazione di proprietà pericolose — Sostanze che, pur non soddisfacendo singolarmente i criteri PBT, presentano profili di pericolo complessivamente equivalenti
Obblighi Legali Derivanti dall'Inclusione nella Candidate List
L'inclusione di una sostanza nella Candidate List genera una serie di obblighi legali immediati per tutti gli operatori della catena di fornitura. Questi obblighi scattano dal giorno stesso della pubblicazione e non prevedono periodi di transizione.
Art. 33 REACH: Comunicazione nella Catena di Fornitura per gli Articoli
Il fornitore di un articolo contenente una sostanza della Candidate List in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso (w/w) deve fornire al destinatario informazioni sufficienti a consentire l'uso sicuro dell'articolo, incluso almeno il nome della sostanza. Questa comunicazione deve avvenire automaticamente (senza richiesta) lungo tutta la catena B2B.
Inoltre, su richiesta di un consumatore, le stesse informazioni devono essere fornite gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta (Art. 33, comma 2). La soglia dello 0,1% si applica a ciascun sotto-articolo o componente di un articolo complesso, non all'articolo nel suo complesso (sentenza CGUE C-106/14 del 10 settembre 2015, cosiddetta sentenza "O2 (Germany)").
Art. 7(2) REACH: Notifica all'ECHA per gli Articoli
I produttori e importatori di articoli devono notificare all'ECHA se un articolo contiene una sostanza della Candidate List in concentrazione superiore allo 0,1% w/w e se la quantità totale della sostanza nell'insieme degli articoli prodotti/importati supera 1 tonnellata/anno per produttore o importatore. La notifica deve essere effettuata entro 6 mesi dall'inclusione nella Candidate List.
Art. 31 REACH: Aggiornamento delle Schede Dati di Sicurezza
Quando una sostanza presente in una miscela viene identificata come SVHC, la Sezione 15 della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) deve essere aggiornata per riflettere il nuovo status. Se la sostanza SVHC è presente al di sopra di soglie specifiche, potrebbe essere necessario fornire una SDS anche quando non precedentemente richiesta (Art. 31(3)(b)).
Art. 34 REACH: Obbligo di Comunicazione di Nuove Informazioni
Ogni attore della catena di fornitura che venga a conoscenza di nuove informazioni sulle proprietà pericolose di una sostanza (inclusa l'identificazione come SVHC) deve comunicare queste informazioni verso l'alto e verso il basso nella catena di fornitura.
Database SCIP: Notifica degli Articoli Contenenti SVHC
Dal 5 gennaio 2021, la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE, Art. 9(1)(i)) impone ai fornitori di articoli contenenti sostanze della Candidate List in concentrazione superiore allo 0,1% w/w di notificare l'informazione al database SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) dell'ECHA.
Il database SCIP è stato concepito per garantire che le informazioni sulla presenza di SVHC negli articoli siano disponibili durante l'intero ciclo di vita del prodotto, inclusa la fase di rifiuto, per supportare il riciclaggio e l'economia circolare. La notifica SCIP richiede informazioni dettagliate:
- Identificazione dell'articolo — Nome, identificatori commerciali, classificazione merceologica
- Sostanza SVHC presente — Nome, numero EC/CAS, intervallo di concentrazione
- Categoria dell'articolo — Secondo il sistema European Article Category (EuPCS) o TARIC
- Localizzazione della sostanza — In quale componente dell'articolo complesso è presente la SVHC
- Istruzioni per l'uso sicuro e lo smaltimento
kemXpro facilita la preparazione delle notifiche SCIP generando automaticamente i dati necessari a partire dalla composizione dei prodotti registrata nel sistema, strutturandoli nel formato richiesto dall'ECHA.
Dalla Candidate List all'Allegato XIV: Il Percorso di Autorizzazione
L'inclusione nella Candidate List è il primo passo verso l'Allegato XIV (Lista di Autorizzazione). L'ECHA pubblica periodicamente raccomandazioni per il trasferimento di sostanze dalla Candidate List all'Allegato XIV, basandosi su criteri di prioritizzazione:
- Proprietà intrinseche — Sostanze PBT/vPvB e CMR hanno priorità più alta
- Volumi — Quantità elevate di produzione/importazione nell'UE
- Uso ampiamente dispersivo — Sostanze usate in applicazioni consumer o con elevata esposizione diffusa
Una volta inclusa nell'Allegato XIV, l'uso della sostanza viene vietato dopo una sunset date specifica, a meno che l'utilizzatore non ottenga un'autorizzazione dalla Commissione Europea. Il processo di autorizzazione richiede la dimostrazione che i rischi sono adeguatamente controllati o che i benefici socioeconomici superano i rischi, e deve includere un'analisi delle alternative e un piano di sostituzione.
Screening SVHC Automatico con kemXpro
kemXpro offre uno screening automatizzato e continuo delle formulazioni e degli articoli rispetto alla Candidate List SVHC:
Cross-Referencing delle Formulazioni
Ogni sostanza presente nelle formulazioni registrate in kemXpro viene automaticamente incrociata con la Candidate List tramite numero CAS, numero EC e nome chimico. Il sistema tiene conto delle concentrazioni effettive per determinare se vengono superate le soglie regolatorie (0,1% w/w per Art. 33, quantitativi totali per Art. 7(2)). Lo screening viene ripetuto automaticamente ad ogni aggiornamento della Candidate List.
Tracciamento della Composizione degli Articoli
Per le aziende che producono o importano articoli, kemXpro consente di tracciare la composizione chimica lungo la catena di fornitura, collegando le dichiarazioni dei fornitori alle sostanze monitorate. Il sistema calcola automaticamente se la concentrazione di SVHC nell'articolo finale supera la soglia dello 0,1% w/w.
Alert in Tempo Reale su Nuove Inclusioni
Quando l'ECHA pubblica un aggiornamento della Candidate List, kemXpro esegue immediatamente un ri-screening completo del portfolio. Se una nuova SVHC è presente nelle tue formulazioni o articoli, ricevi un alert immediato con:
- Lista dei prodotti impattati con concentrazioni e volumi
- Obblighi specifici attivati (Art. 33, Art. 7(2), SCIP, aggiornamento SDS)
- Scadenze regolatorie e deadline di notifica
- Link al dossier ECHA della sostanza per approfondimenti tecnici
Pianificazione della Sostituzione
kemXpro non si limita al monitoraggio: supporta attivamente la pianificazione della sostituzione delle sostanze SVHC. Il modulo di sostituzione consente di:
- Identificare alternative — Ricerca nel database di sostanze non-SVHC con proprietà funzionali comparabili
- Valutare la fattibilità — Analisi di compatibilità tecnica e impatto sulle prestazioni del prodotto finale
- Tracciare il progresso — Timeline di sostituzione con milestone e responsabili
- Documentare il processo — Generazione di report per le autorità che dimostrano l'impegno nella sostituzione, come richiesto nelle domande di autorizzazione
Reporting e Documentazione di Conformità
kemXpro genera automaticamente la documentazione necessaria per dimostrare la conformità agli obblighi della Candidate List:
- Report Art. 33 — Comunicazioni precompilate per clienti e consumatori sulla presenza di SVHC negli articoli, con sostanza, concentrazione e istruzioni d'uso sicuro
- Preparazione notifica SCIP — Esportazione dei dati nel formato richiesto per il database SCIP dell'ECHA
- Report Art. 7(2) — Documentazione per la notifica all'ECHA, inclusi calcoli dei volumi aggregati
- Audit trail completo — Storico di tutte le verifiche, alert e azioni intraprese, con marca temporale e operatore
- Report per ispezioni — Documentazione esportabile in PDF pronta per le autorità ispettive nazionali
Automatizza lo Screening SVHC delle Tue Formulazioni
Non rischiare la non conformità alla Candidate List. kemXpro monitora ogni aggiornamento ECHA, incrocia le tue formulazioni e genera alert e report in tempo reale. Richiedi una demo.
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